Quando la cronaca rosa si tinge di nero, un nero torbido e coprente che, a guardarlo bene, ha la tonalità cromatica del sangue sedimentato su una quotidianità inaccettabile, il problema riguarda tutti i componenti della società.
Femminicidio: origine del lemma
Il termine “femminicidio”, derivante dall’inglese “femicide”[1] , già in uso agli inizi del 1800, fa il suo drammatico ingresso tra le pagine di cronaca nera e le pubblicazioni saggistiche nella seconda metà del Novecento.
Diana Russel
Fra i vari iniziali contributi sul tema, spicca il saggio “Femicide. The politics of woman killing” del 1992 di Diana Russel in cui si delinea, per la prima volta, quella precisa categoria criminologica per via della quale si distingue, concettualmente e filosoficamente, l’omicidio tout court (nel cui movente non è rilevante il sesso della vittima) dall’omicidio caratterizzato da motivazioni inerenti al genere della vittima e, cioè, la donna.
Una identità femminile a cui viene strappata la vita, in modo violento e volontario, perché è donna, bambina, adolescente, anziana, lesbica, trans. Le viene fatta violenza perché il suo corpo ha forma femminile invece che maschile, perché è dotata, spesso, di una forza fisica inferiore rispetto al maschio e tale diversità corrisponde al simbolo archetipico di quella dicotomia biologico-esistenziale da cui derivano le questioni di genere.
Il quadro giuridico: dalla filosofia alla legge
L’Italia ha preso le mosse dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa, avvenuta nel 2011, che ha sancito un quadro europeistico sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, per ratificare tali principi con la legge del 27 giugno 2013 n.77[2]. La Convenzione intende estendere la tutela alla violenza domestica non solo alle donne ma anche ai bambini e agli anziani.
La carta dei diritti delle donne
Il primo vero e proprio strumento internazionale sul tema è stata la CEDAW, la Convenzione Onu del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne: si tratta di una vera e propria Carta dei diritti delle donne che ragiona su ogni “distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso”. Il riconoscimento della discriminazione come principale (ma non unico) motore della violenza di genere è una fondamentale acquisizione antropologica e non solo giuridica.
Il “diritto di vivere liberi dalla violenza”, con particolare riguardo alla condizione della donna, nella sfera pubblica e in quella privata, è il secondo grande passo verso la consapevolezza della forza endemica della prevaricazione di ascendenza patriarcale. Ancora un altro punto cruciale: la previsione di un risarcimento per le vittime di violenza o di un indennizzo da parte dello Stato se la riparazione non può essere garantita da altre fonti.
Il costo della violenza
La violenza ha un costo di cui è responsabile il privato come esecutore e lo Stato come organismo rappresentativo dell’interesse comune in cui confluisce quello del singolo cittadino. Naturalmente dalla previsione normativa all’applicazione pratica si transita attraverso molteplici e complesse difficoltà di ordine burocratico, ermeneutico, temporale, organizzativo, politico ed economico ma, pur riconoscendo la grande differenza sostanziale e formale tra un risarcimento e un indennizzo, tale acquisizione giuridica rimane una grande conquista di modernità civile.
Il femminicidio e la legge
Una vera e propria legge sul femminicidio e la violenza di genere è stata la conversione del decreto legge 93 nella legge 119/2013[3] che stabilisce, oltretutto, cosa sia la violenza domestica e cioè “uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
Codice Rosso
Nel 2019, la legge chiamata simbolicamente “Codice Rosso” (l. del 19 luglio 2019 n.69[4]) cerca di introdurre un sistema di tutela preventiva alle possibili candidate al femminicidio attraverso l’individuazione e il perseguimento dei reati sentinella quali la violenza domestica, le percosse e le lesioni che avvengono in un contesto socio-giuridico come quello appena descritto.
Trattandosi di reati già esistenti o che possono essere rivolti a qualsiasi membro di una relazione familiare o affettiva, a prescindere dal genere, tale prescrizione normativa è volta non solo alla creazione di nuove fattispecie delittuose ma anche alla specificazione di fattispecie già esistenti che, però, nella loro formula generica non tutelavano appieno la soggettività specifica della vittima, nella considerazione dell’ulteriore disvalore criminoso del reato volto verso il soggetto femminile, ritenuto più debole.
Violenza di genere e linguaggio
La consapevolezza della presenza di questo esecrabile fenomeno che, certamente, non appartiene solo a quest’era storica ma che era necessario iniziare ad individuare, nominare, catalogare, gestire giuridicamente e socialmente e, prima di tutto, inquadrare nei suoi profili antropologici, psicologici e psichiatrici, filosofici, culturali, economici e identitari, ha irrimediabilmente coinvolto il linguaggio. Linguaggio che, a sua volta, influenza, modifica e parzialmente sostanzia il fenomeno stesso di cui si fa portavoce.
Il linguaggio, in fondo, non è mai altra cosa dalla cosa che esprime
Viene in mente l’ostilità di Giorgio Caproni verso la parola, foriera di valore negativo, limitante e mistificante ma mi riconcilio subito a una definizione così severa attraverso la riflessione del grande poeta che dichiara, in un’intervista televisiva, che “l’importante è risparmiare al massimo il rumore delle parole”.
Se per Caproni la parola è un oggetto differente da quello che nomina e, quindi, non è possibile conoscere l’oggetto reale con quello linguistico, io credo che, almeno nella società contemporanea, la narrazione della realtà acquisisca un enorme valore non solo descrittivo ma anche creativo e creaturale, quindi vivo.
Il linguaggio è potere
Ed ecco che il potere del linguaggio, da questo punto di vista, si manifesta in tutta la sua vocazione alla partecipazione del moto di identificazione sociale, diventando un vero e proprio strumento di tutela dell’etica prevalente o della sua distruzione.
Lasciando correre e scorrere le infinite disamine sulla declinazione delle parole, sull’introduzione di quell’enigmatico asterisco (“asterisco di genere”) e di quella e capovolta (“schwa”) che, per una strana e poco rassicurante ironia della sorte, si può scrivere ma non si può pronunciare, se non con artifici attinenti più alla logopedia correttiva del maschilismo vocalistico che a una genuina volontà di modificazione grammaticale, rimane il problema di come definire le relazionalità.
Il plurale che si confonde nella fretta
E’ piuttosto significativo che sia l’uso del plurale a manifestare una delle più grandi disparità di genere nel linguaggio italiano. Declinare un plurale comprensivo e non escludente è un’impresa che mette in serie difficoltà moltissime persone, dalle più attente alle più menefreghiste, dai rivoluzionari ai controriformatori. La tradizione duella con la contemporaneità.
L’Accademia della Crusca e la Treccani, con la loro antica autorevolezza, accettano la frattura, rimarginano i contorni sfrangiati della ferita linguistica e accolgono (talvolta ma non sempre) le ambizioni contemporanee ma a vincere è sempre la fretta.
Femminile e maschile
Perché si può trovare il tempo di imparare, dalla pronuncia al reperimento sulla tastiera, una nuova vocale (intermedia) quando si potrebbe aggiungere il femminile al maschile, al piccolo costo di allungare la frase di qualche battuta?
Non è sempre con l’inclusione che si evita la discriminazione: forse potrebbe essere il riconoscimento testuale e tonale delle due realtà ontologiche a sancirne appieno l’equità nella divisione e, finalmente, l’agognata equivalenza.
La nominazione della violenza
Così come, giustamente, ha enorme rilevanza il modo in cui si decide di chiamare i gruppi di persone, di definire le pluralità e di oggettivare nel segno e nella pronuncia la convergenza dei generi, di pari rilevanza civica, etica e psicologica è il modo in cui nominiamo i reati contro la donna.
L’abuso degli anglicismi
Perplime sempre un eccessivo utilizzo degli anglicismi nella lingua italiana che afferiscono all’inglese come lingua veicolare e, quindi, accolgono e autorizzano una profonda ibridazione del nostro modo di parlare che ha che vedere con la dimensione fonologica, con la pronuncia del tratto tonale del discorso e perfino con la globalizzazione lessicologica alla quale consegue, logicamente, l’anglicizzazione concettuale della narrazione scritta e orale.
I termini italiani sono sempre meno utilizzati
Nel caso dell’uso spasmodico di termini inglesi al posto delle varie fattispecie di discriminazione e di violenza contro la donna, il fenomeno appare perfino preoccupante.
Vagabondando tra generi espressivi e letterari diversi come articoli giornalistici, saggi, reportage audio-visivi, querelle televisive, pubblicazioni monografiche, post privati e pubblici sui social e quant’altro possa essere veicolo comunicativo sull’argomento, non si può non constatare che la nominazione precisa e puntuale, seppur meno sensazionalistica e più estesa, dei veri termini italiani dei fenomeni cui ci riferiamo è sempre più sporadica e meno approfondita.
L’idea di spot applicata alla rabbia
Sembra che l’efficacia, tutta commerciale e commercializzabile, dello spot pubblicitario si stia impadronendo del concetto di ingiustizia e, poi, di quello della rabbia conseguente all’ingiustizia subita, in uno sfoggio di parole che colpiscono per il suono, per la brevità e per quella sensazione di internazionalità capace di investire perfino l’interpretazione della violenza.
Se può esistere una radice comune alle varie forme di sopruso verso le donne, ben rappresentata dall’uso di vocaboli unitari in tutto il continente, è lecito, però, ritenere che ogni paese abbia il suo tipo di violenza declinata nel proprio avanzamento civico, nel grado di socialità e di socializzazione e nel livello di percezione di quella uniformità di valori che le carte europee cercano di far recepire legislativamente e di far interiorizzare culturalmente. E tale peculiarità non può essere ignorata attraverso la globalizzazione del linguaggio dell’ingiustizia.
Victim blaming
Tutte le volte che diciamo, scriviamo, finanche pensiamo al fenomeno, odioso e intollerabile, del “victim blaming”, stiamo togliendo alla vittima il suo diritto a ribellarsi al biasimo della comunità (e, talvolta, anche delle istituzioni) che la accusa, surrettiziamente, di aver contribuito all’accadimento della violenza. Il concetto di colpevolizzazione della vittima prende corpo nella sua pronuncia e partecipa della realizzazione della giustizia, non solo come evento politico ma anche psicologico. La giustizia dovrebbe sempre avere la lingua della vittima che tutela.
Cat calling
Il famoso (o famigerato e, per questo, irresponsabilmente deriso) fenomeno del “cat calling” riesce a trasformare quella forma di violenza di genere rappresentata dalla molestia per strada (fischi, apprezzamenti, parole sgradevoli che ancora non configurano l’illecito civile dell’ingiuria, ad oggi depenalizzato), in una locuzione quasi divertente che, per avventura, richiama uno degli animali per cui, in un certo contesto misogino e sottoculturale, le donne si battono mostrando tutta la loro esacerbata vena di persone represse (le gattare). In realtà, sembra che il termine sia ben più antico ma, di certo, nell’uso attuale, sminuisce vergognosamente ciò che vorrebbe esprimere.
Mansplaining
Con il neologismo sincratico del “mansplaining”, estremamente diffuso nel linguaggio dei più recenti femminismi, si indica quell’atteggiamento insidioso per cui un uomo tende a parlare al posto di una donna quando è la donna competente nella materia del loro discorrere. Tale comportamento paternalistico indica la tacita convinzione che sia meglio che ad esprimersi fosse l’uomo, più consapevole, più bravo, più talentuoso, più professionale o, semplicemente, più ragionevole.
Stalking
Se lo “stalking” è ormai nella bocca di tutti, perfino dei legislatori o dei loro interpreti, la definizione di “atti persecutori” che si estrinsecano in condotte reiterate di minaccia o molestia tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura per l’incolumità propria e delle persone ad essa care oppure, ancor peggio, tali da costringere il malcapitato ad alterare le proprie abitudini di vita, è certamente molto più efficace e rispettosa della specifica fattispecie rispetto alla sua formulazione d’oltralpe.
Criminal harassment e sexting
Le molestie criminali hanno trovato un loro ulteriore e poco convincente nome in “criminal harassment” ma il fenomeno del “sexting” rimane quasi psicologicamente inevaso e impunito se manca della narrazione della becera pratica di inviare messaggi privati contenenti testi e/o immagini sessualmente espliciti e non richiesti. Quasi tutte le donne ne hanno esperienza, non sanno come reagire e, molto spesso, non reagiscono, soprattutto le più giovani.
Revenge porn
Concludo questa breve trafila di locuzioni inglesi sulla violenza, con uno dei fenomeni più gravi, le cui conseguenze indirette di suicidio o le gravissime implicazioni psicologiche che causa sulle vittime lo rendono una tipica espressione della brutalità contemporanea: il “revenge porn”.
Il carnefice condivide pubblicamente, tramite internet, immagini o video intimi della vittima che non ne aveva dato il consenso. Questa “vendetta porno” giunge al suo apice nella distruzione dell’immagine sociale della vittima e, in ultima analisi, della sua integrità psicologica. Un crimine così odioso non si può affidare a una nomenclatura che, non appartenendo alla conoscenza di chiunque, non è da chiunque compresa nel suo estremo, assoluto disvalore.
Conclusioni. L’impronta della parola
Nella piena consapevolezza che ogni spazio espressivo ha le sue regole, i suoi limiti e le sue condizioni e che non sempre è utile e conveniente, ai fini del messaggio, allungarne la comunicazione, è indubbio che la definizione del fenomeno criminoso (e di quello psico-antropologico sotteso), almeno nei contesti e attraverso i mezzi in cui è possibile farlo, dovrebbe prendersi tutto lo spazio dialogico necessario a completare l’informazione e a rendere tutta la drammaticità del fatto concreto.
L’astrazione di una terminologia, adeguata alla fretta e alla fruizione sbrigativa cui siamo tutti ormai avvezzi, non può sostituire il peso del discorso, la consistenza del ragionamento, l’ombra dell’umanità che si insinua perfino nei crateri della più misera perversione.
Parola: articolazione del reale
Se la parola è un’articolazione del reale e ne plasma la sua percezione, sia nel soggetto esprimente che in quello ricettivo, la sua trasformazione in funzione delle esigenze sociali sarà necessaria e, forse, perfino naturale, benché in tale ambito non è ragionevole sperare in un cambiamento istintivo e non indotto attraverso processi umani e culturali complessi e dolorosi.
Interiorizzare la questione di genere
Così, nonostante un verosimile scetticismo, si potrà essere accoglienti verso il cambiamento delle desinenze, l’avanzamento dei segmenti linguistici verso l’uniformità di genere o la flessione al femminile di tutta la nominazione maschile, ma si conserverà la tacita consapevolezza che la donna afferma se stessa nella declinazione concettuale e nell’interiorizzazione della propria individualità all’interno della morfologia della lingua, moventi interiori che lentamente struttureranno il modo di pensare della società e renderanno meno esacerbate le questioni di genere nel linguaggio.
Nominare il male
La semantica della violenza va decriptata come segno, come suono e come significato in ogni suo preciso lessema, accettando lo sconto della lingua straniera soltanto per rendere immediatamente comunicabile il nome del male.
Questo male, se lo si nomina e lo si spiega nella sua piena estensione filosofica e storica, diventa un racconto, non inventato, di cui possiamo decidere il finale.
Gisella Blanco
[1] Fonte: Treccani.it
[2] Fonte: Senato della Repubblica, Legislatura 17°, Dossier n.29.
[3] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15/10/2013, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 16/10/2013.
[4] Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Gazzetta Ufficiale n.173 del 25/07/2019, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 09/08/2019.